Art. 18.
(Piano di rientro del debito pubblico).

      1. In corrispondenza con le minori spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 17 ed entro tale limite, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, un piano di rientro del debito pubblico attraverso l'offerta ai sottoscrittori persone fisiche di età non inferiore a cinquantacinque anni di un tasso di interesse sui titoli di Stato superiore di due punti e fino all'importo massimo di 300.000 euro per ciascun titolare. A fronte del maggior interesse riconosciuto, il titolare rinuncia alla restituzione del valore dei titoli alla scadenza. Lo stesso tasso di interesse è riconosciuto al coniuge superstite per tutta la durata della vita. I predetti titoli sono iscritti in un registro speciale. A seguito dell'iscrizione nel registro speciale, i titoli sono cancellati dal debito pubblico.